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Premessa

La tutela del design industriale viene spesso associata a prodotti caratterizzati da un forte contenuto estetico: arredo, moda, packaging, oggetti di consumo, prodotti di lusso.

In realtà, il tema è più ampio.

Anche prodotti tecnici, componenti modulari e sistemi destinati a essere collegati tra loro possono presentare profili di tutela come disegni o modelli, purché ricorrano i presupposti previsti dalla normativa e la protezione non si trasformi in una tutela impropria della funzione tecnica.

Il punto è particolarmente rilevante per molte imprese manifatturiere, che sviluppano componenti, parti di prodotto, sistemi assemblabili, elementi intercambiabili o soluzioni progettuali nelle quali forma e funzione convivono.

Il caso dei sistemi modulari

Una recente decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha nuovamente posto attenzione sulla tutela dei disegni e modelli comunitari applicata ai sistemi modulari.

La vicenda riguardava elementi di costruzione interconnettibili e la possibilità di proteggerne il design, pur in presenza di caratteristiche funzionali necessarie alla connessione tra i componenti.

Il tema non è nuovo: nei sistemi modulari, alcune caratteristiche del prodotto servono proprio a consentire l’incastro, il collegamento o l’interoperabilità con altri elementi.

La domanda diventa quindi delicata: fino a che punto la forma può essere protetta come design e quando, invece, la tutela rischia di coprire una soluzione tecnica?

Design e funzione tecnica: una distinzione essenziale

Il design protegge l’aspetto esteriore del prodotto, non l’idea tecnica sottostante.

La tutela brevettuale, invece, riguarda soluzioni tecniche che presentino i requisiti richiesti dalla normativa.

Questa distinzione è essenziale.

Se una determinata caratteristica del prodotto è imposta esclusivamente dalla sua funzione tecnica, la tutela come design incontra limiti significativi. Diversamente, si rischierebbe di attribuire al titolare un monopolio su una soluzione tecnica attraverso uno strumento pensato per proteggere l’aspetto del prodotto.

Tuttavia, nei sistemi modulari esiste una disciplina specifica che consente, entro determinate condizioni, di proteggere disegni destinati a permettere l’assemblaggio o l’interconnessione multipla di prodotti intercambiabili.

Questa possibilità è importante perché riconosce che, anche nei prodotti tecnici, la progettazione formale può avere valore autonomo.

L’utilizzatore informato non è un tecnico puro

Un passaggio rilevante riguarda la figura dell’utilizzatore informato.

Nella valutazione del design, ciò che conta è l’impressione generale prodotta dal disegno o modello su un soggetto che conosce il settore e presta particolare attenzione ai prodotti, ma che non coincide necessariamente con un esperto tecnico.

Questo significa che la valutazione resta centrata sull’aspetto del prodotto e sull’impressione visiva complessiva, non su un’analisi puramente funzionale.

Il confine è sottile ma decisivo.

La protezione del design non deve diventare una scorciatoia per tutelare caratteristiche tecniche, ma non può nemmeno essere esclusa automaticamente solo perché il prodotto ha anche una funzione pratica o modulare.

Perché il tema interessa le PMI

Il tema non riguarda soltanto grandi marchi o prodotti iconici.

Molte PMI sviluppano componenti, accessori, packaging, elementi assemblabili, parti meccaniche, sistemi di fissaggio, oggetti modulari o soluzioni di prodotto che combinano funzionalità e riconoscibilità formale.

In questi casi, l’impresa dovrebbe chiedersi:

  • quali elementi del prodotto hanno valore distintivo;
  • quali caratteristiche sono imposte dalla funzione tecnica;
  • quali aspetti derivano da scelte progettuali libere;
  • se la forma del prodotto genera un’impressione riconoscibile sul mercato;
  • se esistono varianti da proteggere;
  • quando procedere al deposito del modello;
  • quali immagini o rappresentazioni inserire nella domanda;
  • se occorre coordinare design, marchio, brevetto, modello di utilità o tutela del know-how.

La scelta dello strumento di protezione non dovrebbe essere fatta a posteriori, quando il prodotto è già stato copiato o presentato al mercato.

Dovrebbe essere parte della strategia di sviluppo e lancio del prodotto.

Il rischio di proteggere lo strumento sbagliato

Un errore frequente consiste nel pensare che un solo titolo di protezione possa coprire ogni profilo del prodotto.

Non è così.

Il marchio protegge il segno distintivo.

Il design protegge l’aspetto del prodotto.

Il brevetto o il modello di utilità proteggono, nei rispettivi limiti, soluzioni tecniche.

Il know-how protegge informazioni riservate e conoscenze non pubbliche, se gestite come tali.

Per un’impresa, il punto non è scegliere in astratto lo strumento “migliore”, ma capire quale valore deve essere protetto.

In un sistema modulare o in un prodotto tecnico, possono convivere più livelli: forma, funzione, reputazione commerciale, documentazione tecnica, processi produttivi e informazioni riservate.

Conclusioni

La tutela del design industriale non è limitata ai prodotti decorativi o puramente estetici.

Anche prodotti tecnici e sistemi modulari possono presentare profili tutelabili, purché la protezione resti correttamente ancorata all’aspetto del prodotto e non si trasformi in un monopolio sulla funzione tecnica.

Per le imprese, soprattutto manifatturiere, il messaggio operativo è chiaro: prima di lanciare, esporre, condividere o commercializzare un prodotto, è opportuno mappare gli elementi che generano valore e valutare quali strumenti di tutela siano più coerenti.

La protezione efficace nasce prima della contestazione.

Nasce nella fase di progettazione, deposito, contrattualizzazione e gestione del patrimonio immateriale dell’impresa.

Fonte di approfondimento: Osservatorio IP, “Mattoncini sotto tutela: la Corte di Giustizia consolida la protezione dei sistemi modulari nel design industriale”, 11 settembre 2025.

 

POLARIS assiste le imprese nella tutela di marchi, design, know-how e diritti di proprietà industriale, anche attraverso la valutazione preventiva degli strumenti più adeguati alla protezione dei prodotti e degli asset immateriali.

 

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