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Una recente massima pubblicata su Giurisprudenza delle Imprese, a cura dell’Avv. Carlo Calandra Buonaura, consente di tornare sul procedimento ex art. 2409 c.c. con riferimento a un tema particolarmente delicato: le operazioni infragruppo.

La pronuncia richiamata è della Corte d’appello di Bari, 29 gennaio 2026, e riguarda i limiti e i presupposti di applicabilità dell’art. 2409 c.c. quando vengono censurate operazioni compiute nell’ambito di rapporti tra società appartenenti al medesimo gruppo.

Il punto è rilevante perché le operazioni infragruppo sono spesso esposte a valutazioni critiche, soprattutto quando coinvolgono trasferimenti di risorse, rapporti finanziari, garanzie, servizi, compensazioni o altre scelte gestionali tra società collegate.

Tuttavia, non ogni operazione infragruppo discutibile o non pienamente conveniente integra, di per sé, una grave irregolarità rilevante ai fini del controllo giudiziario.

Il controllo ex art. 2409 c.c. non è un giudizio sull’opportunità della gestione

L’art. 2409 c.c. consente l’intervento dell’autorità giudiziaria in presenza di gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società. Argomento che abbiamo approfondito anche qui.

La massima conferma un principio importante: il controllo giudiziario non può trasformarsi in una valutazione di merito sull’opportunità economica delle scelte gestorie.

Restano quindi fuori dall’ambito dell’istituto le censure che si limitano a contestare la convenienza dell’operazione, senza evidenziare una violazione dei doveri gestori o un rischio concreto per il patrimonio o l’attività sociale.

Il tribunale non è chiamato a sostituirsi agli amministratori nelle scelte imprenditoriali.

È invece chiamato a verificare se vi siano irregolarità gestorie gravi, attuali e potenzialmente dannose.

Irregolarità gestoria e illegittimità del singolo atto

Un ulteriore profilo riguarda la distinzione tra grave irregolarità gestoria e illegittimità di uno specifico atto.

Secondo la massima, l’eventuale illegittimità di un atto che può essere rimossa con una specifica impugnativa resta, di regola, fuori dal perimetro dell’art. 2409 c.c.

Questo passaggio è significativo.

Il procedimento ex art. 2409 c.c. non è uno strumento generale per contestare qualunque atto societario ritenuto non corretto.

Ha una funzione diversa: verificare se la gestione presenti anomalie gravi, attuali e idonee a esporre la società a un danno o a un grave turbamento dell’attività.

La distinzione è importante anche sul piano operativo, perché orienta la scelta dello strumento di tutela: non sempre il controllo giudiziario è la via corretta; in alcuni casi può essere necessario agire con rimedi specifici contro l’atto o la deliberazione contestata.

Operazioni infragruppo: trasparenza, documentazione e assenza di danno

Con particolare riferimento alle operazioni infragruppo, la massima evidenzia che non sussiste una grave irregolarità rilevante ai fini dell’art. 2409 c.c. quando l’operazione censurata risulta palese e documentata, non comporta occultamento o distrazione di somme e non appare foriera di un danno attuale o potenziale.

La trasparenza dell’operazione assume quindi un ruolo centrale.

Nei rapporti infragruppo, la tracciabilità delle decisioni, la documentazione delle ragioni economiche e la corretta rappresentazione contabile sono elementi essenziali per distinguere una scelta gestoria fisiologica da una condotta potenzialmente irregolare.

Non è la sola appartenenza al gruppo a rendere sospetta l’operazione.

Il problema nasce quando l’operazione non è adeguatamente documentata, non ha una giustificazione riconoscibile, altera la rappresentazione patrimoniale o finanziaria, comporta distrazioni, trasferimenti opachi di valore o pregiudizi per la società coinvolta.

Il ruolo degli amministratori nei gruppi societari

Le operazioni infragruppo richiedono particolare attenzione da parte degli amministratori.

Il fatto che più società appartengano a un medesimo gruppo non elimina il dovere degli amministratori di ciascuna società di agire nell’interesse della società amministrata.

Le logiche di gruppo possono certamente incidere sulle scelte gestionali, ma devono essere ricostruibili, motivate e compatibili con la tutela del patrimonio e dell’equilibrio della singola società.

Per questo, nella prassi, è opportuno che le operazioni infragruppo siano accompagnate da adeguata documentazione interna: delibere, contratti, prospetti, criteri di determinazione dei corrispettivi, ragioni economiche dell’operazione, eventuali vantaggi compensativi e impatti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

La qualità della documentazione può diventare decisiva quando l’operazione viene successivamente contestata.

Il significato pratico per soci, amministratori e organi di controllo

La massima offre uno spunto utile anche per soci e organi di controllo.

Da un lato, conferma che il procedimento ex art. 2409 c.c. richiede presupposti specifici: non basta il dissenso sulla scelta compiuta dagli amministratori.

Dall’altro lato, richiama l’importanza di una gestione ordinata, documentata e trasparente delle operazioni infragruppo.

In particolare, meritano attenzione:

  • la tracciabilità dell’operazione;
  • la presenza di un accordo o di una delibera;
  • la giustificazione economica della scelta;
  • la corretta contabilizzazione;
  • l’assenza di occultamenti o distrazioni;
  • la valutazione dell’impatto sulla singola società;
  • l’eventuale esistenza di vantaggi compensativi;
  • la coerenza con i doveri di diligenza, correttezza e fedeltà degli amministratori.

Quando questi elementi sono presidiati, l’operazione infragruppo è più difficilmente qualificabile come grave irregolarità solo perché non condivisa da alcuni soci o ritenuta non opportuna.

Conclusioni

Le operazioni infragruppo sono un’area fisiologicamente sensibile della gestione societaria.

Possono essere utili e coerenti con l’organizzazione del gruppo, ma richiedono trasparenza, documentazione e attenzione all’interesse della singola società coinvolta.

La massima pubblicata conferma che il procedimento ex art. 2409 c.c. non può essere utilizzato per ottenere un controllo di merito sull’opportunità delle scelte gestorie.

Perché l’intervento giudiziario sia configurabile, occorre che emergano gravi irregolarità attuali, potenzialmente dannose e idonee a incidere sulla corretta gestione della società.

Nel caso delle operazioni infragruppo, la presenza di un’operazione palese, documentata, priva di occultamenti o distrazioni e non foriera di un danno attuale o potenziale tende a escludere la configurabilità della grave irregolarità rilevante ai fini dell’art. 2409 c.c.

 

La massima integrale è disponibile su Giurisprudenza delle Imprese: “Procedimento ex art. 2409 c.c. con riguardo a operazioni infragruppo: limiti e presupposti di applicabilità”, Corte d’appello di Bari, 29 gennaio 2026, massima a cura dell’Avv. Carlo Calandra Buonaura.

 

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