Skip to main content

Aggiornato al luglio 2026

 

La Direttiva (UE) 2026/799, dedicata all’armonizzazione di alcuni aspetti del diritto dell’insolvenza, introduce negli ordinamenti degli Stati membri una procedura comunemente definita pre-pack.

Il termine può generare un equivoco. Il pre-pack non consente all’imprenditore di vendere privatamente l’azienda prima di entrare in una procedura concorsuale, sottraendo l’operazione al controllo dei creditori o del tribunale.

Il meccanismo è diverso: la vendita dell’azienda viene preparata prima dell’apertura della procedura formale di insolvenza, ma viene autorizzata ed eseguita dopo la sua apertura.

L’obiettivo è ridurre al minimo il periodo di incertezza che normalmente accompagna l’avvio di una procedura concorsuale e che può determinare la perdita di clienti, dipendenti, contratti, fornitori e valore aziendale.

Che cosa significa “pre-pack”

Il pre-pack è un procedimento articolato in due momenti collegati:

  1. una fase di preparazione, nella quale viene ricercato un acquirente e selezionata la migliore offerta;
  2. una fase di liquidazione, aperta nell’ambito di una procedura formale di insolvenza, nella quale la vendita viene autorizzata ed eseguita.

L’oggetto dell’operazione non è necessariamente l’intera società.

Può essere trasferita l’intera azienda oppure soltanto un ramo, purché il complesso ceduto sia in grado di continuare a operare come unità economica produttiva. Il pre-pack riguarda quindi la vendita dell’attività in funzionamento e non la semplice dismissione separata di immobili, macchinari, crediti o altri singoli beni.

La logica economica è immediata: un’impresa organizzata e ancora operativa può avere un valore superiore alla somma dei beni che la compongono.

Perché la vendita deve essere preparata prima

Nelle situazioni di crisi più avanzata il tempo incide direttamente sul valore dell’impresa.

L’apertura di una procedura di insolvenza può determinare:

  • la perdita di commesse e clienti;
  • la cessazione di contratti strategici;
  • l’interruzione delle forniture;
  • l’uscita delle risorse professionali più qualificate;
  • la riduzione del capitale circolante;
  • il deterioramento della reputazione commerciale;
  • la perdita di interesse da parte dei potenziali investitori.

Se la ricerca dell’acquirente comincia soltanto dopo l’apertura della procedura, l’azienda potrebbe non essere più nelle condizioni di continuare a operare.

Il pre-pack cerca quindi di anticipare le attività preparatorie: individuazione del perimetro aziendale da trasferire, predisposizione della documentazione, apertura della data room, ricerca degli investitori, svolgimento della due diligence e raccolta delle offerte.

La vendita, tuttavia, resta inserita in una procedura di insolvenza e sottoposta ai controlli previsti dalla legge.

La prima fase: preparazione della vendita

La fase di preparazione prende avvio su iniziativa del debitore con la nomina di un commissario indipendente.

Il commissario deve possedere i requisiti richiesti agli amministratori delle procedure di insolvenza e deve essere indipendente dall’impresa e dai soggetti a essa strettamente collegati.

Durante questa fase l’imprenditore conserva, integralmente o almeno parzialmente, la gestione dell’attività e dei propri beni. Non si verifica quindi necessariamente uno spossessamento immediato.

Il processo di ricerca dell’acquirente deve però essere:

  • competitivo;
  • trasparente;
  • equo;
  • conforme alle normali regole di mercato.

Non è sufficiente che l’imprenditore individui autonomamente un soggetto interessato e concordi con lui il prezzo.

Il commissario deve documentare le diverse fasi del processo, valutare le offerte ricevute, raccomandare il migliore offerente e attestare che la soluzione proposta non determini per i creditori un trattamento peggiore rispetto alla liquidazione separata dei beni.

La direttiva consente inoltre al debitore di beneficiare, alle condizioni previste dalla normativa nazionale, di una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali. La fase di preparazione dovrà comunque avere una durata limitata e potrà essere interrotta quando non esistano più ragionevoli prospettive di successo.

La seconda fase: apertura della procedura e vendita dell’azienda

La fase di liquidazione comincia con l’apertura formale della procedura di insolvenza individuata dal diritto nazionale.

In questa fase l’organo giurisdizionale o l’autorità competente può autorizzare rapidamente la vendita predisposta durante la fase precedente.

L’autorizzazione può intervenire, a seconda delle scelte compiute dal legislatore nazionale, quando:

  • l’acquirente è quello raccomandato dal commissario all’esito di un processo competitivo;
  • l’acquirente viene selezionato attraverso un’asta pubblica;
  • la vendita è stata approvata dai creditori secondo le modalità previste dal diritto nazionale.

La procedura non elimina quindi la competizione tra gli offerenti. Al contrario, la direttiva impone che la migliore offerta sia individuata attraverso criteri coerenti con quelli utilizzati nelle ordinarie procedure di insolvenza.

Gli Stati membri potranno prevedere che, nella valutazione delle offerte, si tenga conto anche del mantenimento dell’occupazione.

Il vantaggio del pre-pack consiste nella possibilità di arrivare all’apertura della procedura con un’operazione già istruita, un perimetro aziendale definito e un’offerta concretamente eseguibile, riducendo il periodo durante il quale l’impresa resta priva di una prospettiva industriale certa.

Che cosa acquista l’investitore

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la posizione dell’acquirente.

Secondo la direttiva, l’investitore deve poter acquistare l’azienda o il ramo aziendale senza essere automaticamente chiamato a rispondere di tutti i debiti e delle passività pregresse dell’impresa cedente.

Restano salvi:

  • i debiti e le passività che l’acquirente accetta espressamente di assumere;
  • gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro trasferiti;
  • le altre responsabilità espressamente previste dalla normativa applicabile.

Il ricavato della vendita viene destinato ai creditori secondo le regole della procedura di insolvenza e nel rispetto delle cause di prelazione.

La direttiva prevede inoltre che i contratti pendenti necessari alla prosecuzione dell’attività possano essere trasferiti all’acquirente anche senza il consenso della controparte, salvo le eccezioni e le garanzie che saranno disciplinate dalla normativa nazionale.

Questa previsione è particolarmente importante quando il valore dell’azienda dipende dalla conservazione di contratti di fornitura, distribuzione, locazione, licenza o collaborazione commerciale che, se interrotti, renderebbero impossibile la continuità dell’attività.

Le garanzie per i creditori

La rapidità della procedura non deve tradursi in una vendita opaca o in un ingiustificato trasferimento di valore a favore dell’acquirente.

Per questo la disciplina europea prevede diversi presidi:

  • controllo di un commissario indipendente;
  • tracciabilità e documentazione del processo di vendita;
  • confronto tra più potenziali acquirenti;
  • verifica della convenienza rispetto alla liquidazione atomistica;
  • possibilità di ricorrere a un’asta pubblica;
  • tutela dei diritti dei creditori garantiti;
  • specifiche cautele nelle operazioni con parti correlate;
  • responsabilità del commissario e dell’amministratore della procedura in caso di violazione dei rispettivi obblighi.

Anche i soci, gli amministratori o gli altri soggetti strettamente collegati al debitore possono presentare un’offerta, ma devono dichiarare la relazione esistente con l’impresa. Gli altri partecipanti devono essere adeguatamente informati e deve essere loro concesso un tempo sufficiente per formulare offerte concorrenti.

Il pre-pack non è quindi una cessione negoziata esclusivamente tra debitore e acquirente. È una vendita preparata in anticipo, ma sottoposta a regole di mercato, controllo indipendente e verifica nell’interesse dei creditori.

Quando entrerà in vigore in Italia

Su questo punto occorre distinguere due date.

La Direttiva (UE) 2026/799 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 1° aprile 2026 ed è entrata in vigore il 21 aprile 2026.

Ciò non significa, tuttavia, che dal 21 aprile 2026 le imprese italiane possano già presentare una domanda di accesso a una nuova procedura denominata “pre-pack”.

La direttiva è rivolta agli Stati membri e richiede un intervento del legislatore nazionale. L’Italia dovrà adottare le disposizioni necessarie al suo recepimento entro il 22 gennaio 2029, salvo che decida di intervenire anticipatamente.

Il legislatore italiano dovrà stabilire, tra l’altro:

  • quale procedura nazionale costituirà la fase di liquidazione;
  • quale autorità nominerà il commissario;
  • quanto potrà durare la fase preparatoria;
  • come dovrà essere organizzata la ricerca degli investitori;
  • quali informazioni dovranno essere fornite ai creditori;
  • quando sarà necessaria un’asta pubblica;
  • in che modo i creditori potranno approvare o contestare la vendita;
  • come saranno coordinati il pre-pack, la composizione negoziata e gli altri strumenti disciplinati dal Codice della crisi.

Pertanto, ad oggi, la direttiva europea è in vigore, ma la nuova procedura di pre-pack non è ancora direttamente operativa nell’ordinamento italiano.

Il rapporto con la composizione negoziata

Il pre-pack non parte da un terreno completamente estraneo al diritto italiano.

Il Codice della crisi consente già di ricercare, nell’ambito della composizione negoziata, soluzioni che prevedano il trasferimento dell’azienda o di suoi rami. In determinate condizioni il tribunale può inoltre autorizzare il trasferimento, verificandone la funzionalità rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.

La composizione negoziata può quindi essere utilizzata per cercare investitori, organizzare un processo competitivo e preparare un’operazione di continuità indiretta.

Il modello europeo presenta però una struttura più specifica: collega formalmente la fase riservata di ricerca dell’acquirente a una successiva procedura di insolvenza nella quale la cessione viene autorizzata ed eseguita rapidamente.

Il recepimento della direttiva dovrà chiarire se il legislatore italiano intenderà introdurre una nuova procedura autonoma oppure integrare il pre-pack negli strumenti già esistenti.

Per quali imprese può essere utile

Il pre-pack può essere particolarmente utile quando:

  • l’impresa non è più in grado di proseguire autonomamente;
  • esiste ancora un’attività economicamente organizzata e trasferibile;
  • la continuità richiede l’ingresso rapido di un nuovo soggetto;
  • il valore dipende dalla conservazione di clienti, contratti e personale;
  • esiste un mercato di potenziali acquirenti;
  • la vendita dell’azienda può offrire ai creditori un risultato migliore rispetto alla liquidazione separata dei beni.

Non rappresenta invece una soluzione automatica per ogni situazione di insolvenza.

Se l’impresa ha già cessato l’attività, non dispone di un complesso aziendale autonomamente funzionante o non esistono soggetti interessati all’acquisto, la procedura potrebbe non produrre alcun vantaggio rispetto agli ordinari strumenti liquidatori.

Preparare una cessione aziendale in situazione di crisi

Anche prima del recepimento della direttiva, il principio operativo posto alla base del pre-pack conserva rilevanza.

Una vendita aziendale in situazione di crisi non può essere improvvisata. Richiede almeno:

  • dati economici, patrimoniali e finanziari attendibili;
  • individuazione precisa del ramo da trasferire;
  • ricostruzione dei contratti essenziali;
  • verifica dei rapporti di lavoro;
  • analisi delle autorizzazioni e delle licenze;
  • determinazione del fabbisogno finanziario;
  • valutazione dell’azienda e dello scenario liquidatorio alternativo;
  • predisposizione di una data room;
  • definizione di un processo competitivo e documentabile;
  • coordinamento tra profili industriali, finanziari, societari e concorsuali.

Arrivare tardi alla ricerca dell’investitore può rendere inutilizzabile anche lo strumento giuridico più efficiente.

Il pre-pack parte proprio da questa considerazione: quando l’impresa non può più essere risanata autonomamente, la tempestiva preparazione del trasferimento può consentire di conservare il valore dell’attività, tutelare maggiormente i creditori e preservare, almeno in parte, la continuità produttiva e l’occupazione.

 

POLARIS – Avvocati e Commercialisti assiste imprese, amministratori e investitori nella valutazione delle operazioni di risanamento e continuità anche indiretta, nella predisposizione dei dati economico-finanziari, nella ricerca delle soluzioni previste dal Codice della crisi e nella strutturazione delle operazioni di trasferimento d’azienda. Scopri di più.

 

← Precedente

Grazie per la risposta. ✨